Storie di Malasanità
Danni da malasanità e Responsabilità Sanitaria: come ottenere il risarcimento dal medico negligente?
Dal 1 aprile la legge 24/2017 cos’è cambiato rispetto al risarcimento per le vittime?
La nuova legge promulga le nuove regole sulla sicurezza delle cure in sanità relative al risarcimento per le vittime di malasanità, come abbiamo già visto precedentemente l’obiettivo è proprio quello di tutelare le vittime di casi di malasanità, ma anche quello di prevenire gli errori in corsia. Il tentativo è quello di bloccare i numerosi ricorsi a quella che è stata definita “medicina difensiva”, ovvero l’eccessivo numero di visite di tipo preventivo, dettate più da un tentativo di proteggersi da eventuali azioni legali piuttosto che da esigenze di cura reale. Vediamo insieme le novità introdotte.
Al primo punto viene stabilito l’obbligatorietà di un’assicurazione, che intervenga tra medico e paziente o ente sanitario e paziente. Per il paziente questo si traduce nel diritto di richiedere un risarcimento direttamente alla struttura sanitaria, piuttosto che al medico, ma questo non è tutto, infatti molti non sanno che è prevista la possibilità di un’azione diretta verso l’assicurazione, che in caso di errore sarà tenuta a versare il dovuto in caso di responsabilità accertata, dando quindi alla vittima la possibilità di avere la totale copertura economica. L’entità del danno sarà calcolata in base a delle tabelle uniche che faranno riferimento al danno biologico, tali tabelle erano precedentemente previste solo nell’ambito dell’RC Auto.
Rispetto alle responsabilità penali del personale medico, sono comunque state introdotte delle normative, utili a ridurre come dicevamo in precedenza la medicina difensiva, per questo si alleggeriscono le conseguenze per i medici, che non saranno più puniti penalmente in caso di danno, purchè questi possano dimostrare di avere seguito le linee guida relative alle pratiche assistenziali. Si preverrà così la condanna per omicidio colposo o per lesioni, poichè gli errori risulteranno commessi nell’ambito dell’esercizio della professione. Saranno pertanto considerato limitatamente “negligenze” o “imprudenze”.
In ambito civile, la responsabilità del medico della sarà extracontrattuale rispetto alla struttura, purchè non siano presenti accordi diretti tra il soggetto e il paziente. In quest’ultimo caso sarà però a carico del paziente l’onere di provare il danno, per questo è necessaria l’affiancamene di un professionista per assicurare al paziente un risarcimento reale. Contattaci ora per una consulenza gratuita.
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