Storie di Malasanità
Malasanità: la colpa è medica solo se il medico è il responsabile
Molto spesso sentiamo parlare da giornali e telegiornali di “malasanità” ma non sempre il medico è responsabile, vediamo insieme quando il medico è responsabile e quale ruolo gioca.
Come già saprete la legge Gelli-Bianco ha da poco riformato la responsabilità medica, tale riforma ha come obiettivo primario la volontà di rimodulare la tematica della responsabilità sia civile che penale dei medici, questo per migliorare il “rapporto di fiducia” che dovrebbe esistere tra gli esercenti, i professionisti sanitari ed i pazienti. Un rapporto che nel corso degli anni si è andato deteriorando per i numerosi casi di malasanità, ai quali sono seguiti altrettanto numerosi casi di contenzioso.
Dal lato dei medici vi è il timore che i pazienti possano fargli causa, condizionando il loro lavoro anche in termini di stress emotivo. Per tale motivo nel corso degli ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare di “medicina difensiva”, tale strategia è stata adottata proprio da coloro che lavorano in ambito sanitario per evitare ogni tipo di responsabilità.
Con la nuova riforma sono cambiati i connotati della responsabilità civile del medico, che non ha più natura contrattuale, ma extra-contrattuale. Tale mutamento non è stato di poco conto, atteso che adesso è il paziente a dover provare “la colpa” del medico e non più il medico a dover dimostrare di non aver sbagliato.
La prima cosa che è cambiata in termini logistici è la tempistica, mentre prima erano 10 gli anni che aveva a disposizione il danneggiato prima di poter chiedere un risarcimento oggi sono diventati solo 5.
Vediamo ora le differenti tipologie di responsibilità:
– La responsabilità della struttura sanitaria
Per la struttura sanitaria la responsabilità è di natura contrattuale, questo significa che è compito della struttura dimostrare di non aver alcuna responsabilità in termini sanitari, nei casi di malasanità. La conseguenza per il danneggiato è che il paziente è più incentivato a promuovere una causa contro l’azienda ospedaliera, piuttosto che contro il singolo medico.
– La responsabilità penale del medico
Con la nuova riforma è stata rimodulata la responsabilità penale del medico, che ora non risponderà più di reati per omicidio colposo o lesioni personali.
– La responsabilità medica e linee guida
Le Sezioni Unite penali sono intervenute proprio su questo particolare punto, chiarendo – con un informazione provvisoria – qual è il reale ruolo delle linee guida in tema di responsabilità medica. Nello specifico, secondo la precisazione delle Sezioni Unite, il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche non esonera automaticamente da responsabilità l’esercente la professione sanitaria quando:
1. la scelta delle linee guida o delle buone pratiche è stata errata, in quanto non adeguata al caso concreto; in questo caso l’esercente la professione sanitaria risponde anche per colpa lieve;
2. la scelta delle linee guida o delle buone pratiche è stata corretta, ma la loro esecuzione, cioè l’applicazione alla fattispecie concreta, è stata sbagliata; in questo caso il medico risponde solo per colpa grave, cioè per errore grossolano o macroscopico.
3. La Corte di Cassazione ha stabilito anche che, nel caso in cui non vi siano linee guida o buone pratiche da seguire per il caso concreto (si pensi ad una malattia rarissima, non ancora ufficialmente contemplata dalla scienza medica), il medico risponderà, nel caso di lesione o morte del paziente, sia per colpa grave che per colpa lieve.
– La responsabilità medica: il chiarimento delle Sezioni Unite
E’ comunque da tenere in considerazione che il medico non è totalmente esonerato, può risultare colpevole infatti in diversi casi, come: i casi in cui il caso concreto non sia regolato da alcun tipo di raccomandazione clinico assistenziale o la struttura possa dimostrare l’inadempienza di regole normative concrete.
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