Storie di Malasanità
Malasanità neonatale: decesso del neonato per responsabilità medica
In Italia, l’omicidio colposo del neonato è generalmente trattato come un reato di tipo penale. Il Codice Penale Italiano stabilisce norme relative agli omicidi colposi (Articoli 589-590) e contiene disposizioni specifiche per l’omicidio colposo di un neonato. In generale, l’omicidio colposo si verifica quando una persona procura la morte di un’altra persona a causa di negligenza, imprudenza o violazione delle norme di sicurezza.
Malasanità neonatale: procedimento penale italiano
Nel contesto di un caso di omicidio colposo del neonato, il procedimento penale potrebbe includere le seguenti fasi:
- Denuncia o segnalazione: il caso potrebbe iniziare con una denuncia o una segnalazione alle autorità competenti, come la polizia o il pubblico ministero.
- Indagini: le autorità avvieranno un’indagine per raccogliere prove e informazioni pertinenti. Ciò può coinvolgere l’esame del luogo del decesso, l’analisi di documenti medici e l’ascolto di testimoni.
- Autopsia: potrebbe essere eseguita un’autopsia sul neonato deceduto per determinare la causa della morte e raccogliere ulteriori prove.
- Accusa e procedimento legale: se le prove raccolte indicano un coinvolgimento colposo nella morte del neonato, il pubblico ministero potrebbe presentare accuse contro il presunto responsabile. Inizia a questo punto il procedimento legale, con udienze in tribunale.
È importante sottolineare che ogni caso è unico e può essere influenzato da molteplici fattori. Gli imputati hanno il diritto di essere difesi da un avvocato, e il processo segue le leggi e le procedure stabilite dal sistema giuridico italiano.
Come intraprendere un’azione legale
In Italia, la malasanità neonatale che porta alla morte del feto a causa di responsabilità medica è un argomento delicato e complesso in quanto le situazioni in cui si verifica possono variare, ad esempio, durante la gravidanza o durante il parto. È importante notare che le leggi e le procedure possono subire cambiamenti e si consiglia di consultare un avvocato specializzato in malasanità neonatale per informazioni specifiche e aggiornate.
In generale, in caso di morte del feto per responsabilità medica, si potrebbe intraprendere un’azione legale per ottenere un risarcimento del danno. Alcuni aspetti da considerare includono:
- Responsabilità Medica: è necessario stabilire che la morte del feto è avvenuta a causa di negligenza o errore da parte di un professionista medico o di un ente sanitario. Questo può richiedere l’analisi di documenti medici, testimonianze di esperti e altre prove pertinenti al fine di provare che si tratti proprio di malasanità neonatale.
- Azione Legale: la famiglia o i rappresentanti legali possono intraprendere un’azione legale contro il professionista medico o l’istituzione sanitaria responsabile. L’azione potrebbe essere basata su responsabilità civile o penale, a seconda delle circostanze.
Quali sono i danni risarcibili in caso di morte del neonato causata da malasanità neonatale
A coloro i quali sarebbero stati i genitori del neonato, se non fosse deceduto a causa di errori medici, spetta il diritto di ottenere un risarcimento per i seguenti tipi di danni:
- Danno trasmissibile per eredità
a) Danno biologico: si tratta del peggioramento della salute patito dalla vittima. Il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l’effettiva durata della sua sopravvivenza. Si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale) (cfr. Cass. civ, n. 18305/2003; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632)
b) Danno morale: la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche (c.d. danno tanatologico). E’ risarcibile alla condizione che si fornisca la prova che la vittima era in grado di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita.
- Danni risarcibili “iure proprio” dai familiari
a) Danno biologico. Si tratta dello stato di alterazione psicofisica del richiedente determinato dalla morte della vittima.
b) Danno morale da perdita del congiunto. Può assumere, in linea generale, una duplice connotazione: una soggettiva, un’altra oggettiva. La prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso. Si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all’angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell’animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate – oggi – solo a quelle provate dall’interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo “transeunte”), ben potendo ricomprendere i patimenti soggettivi dell’individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS.UU.). La seconda dimensione del danno riguarda i riflessi oggettivi della lesione da perdita del congiunto. Rilevano in tal caso tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l’individuo subisce nell’ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore.
c) Danno economico. Le eventuali spese mediche per il trattamento dell’aggravamento della salute del bambino e le spese direttamente collegate al suo decesso (spese funerarie ecc.).
È fondamentale sottolineare l’importanza di affidarsi a validi professionisti quando si decide di intraprendere un’azione legale. La consulenza di un professionisti esperti in malasanità neonatale non solo offre una guida competente attraverso il complesso labirinto delle leggi, ma assicura anche una rappresentanza accurata e competente durante tutto il processo legale. Affidarsi a professionisti specializzati è essenziale per valutare la validità del caso, raccogliere prove in modo adeguato e massimizzare le possibilità di successo nella ricerca di giustizia e risarcimento.
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