Storie di Malasanità
Sentenza della Cassazione per errata diagnosi prenatale
“Diritto all’autodeterminazione e all’integrità psicofisica, se lesi, vanno entrambi risarciti”
E’ con questa sentenza che si chiude il processo di una coppia di coniugi, attraverso l’ordinanza n. 16892 dello scorso 25 giugno emessa dalla III sezione civile della Corte di Cassazione, che si pronunciò in merito ad una richiesta di risarcimento danni avanzata da una coppia di coniugi per errata diagnosi prenatale.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte prende avvio da una richiesta di risarcimento danni avanzata da una coppia di coniugi verso una dottoressa ed una struttura ospedaliera per i danni subiti in conseguenza della nascita della loro figlia, con ectromelia dell’arto superiore sinistro.
I genitori sostenevano che i medici al momento dell’ecografia non avevano rilevato tale problematica e relativamente alla situazione di aplasia di cui era portatore il feto. Tale errata diagnosi aveva fatto si che la bambina, portatrice di una grave malformazione, fosse stata ritenuta perfettamente sana, questo secondo l’accusa dei genitori li aveva resi completamente impreparati ad affrontare la grave situazione.
Se in prima battuta il Tribunale di Lanusei e la Corte di Appello di Cagliari respingevano le domande attoree, la Cassazione ribalta la sentenza, condividendo le tesi difensive dei genitori.
Più nel dettaglio, il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, anche in ordine alle conseguenti implicazioni verificabili; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.
Ne conviene quindi che la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento medico, sicché se entrambi i diversi diritti (rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica) – vengono pregiudicati, si dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la l’errata esecuzione di quest’ultimo.
Con specifico riferimento al caso di specie si chiarisce che sin dal primo grado di giudizio, i genitori avevano domandato il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza, oltre che della “nascita indesiderata”, anche della “mancata informazione” della patologia affettante il feto; i giudici di merito, tuttavia, si sono pronunziati solo sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, vagliando se fosse stato violato il diritto dei genitori ad essere informati al fine di poter prendere una decisione consapevole in relazione all’eventuale interruzione della gravidanza e di prepararsi psicologicamente e materialmente all’arrivo di un figlio menomato; non si sono considerate, invece, le diverse conseguenze da loro patite a causa della scorretta esecuzione della prestazione medica.
In virtù di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.
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